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Diritto e giustizia

Nel mese di luglio, il Centro Schuman ripubblica Il progetto di libro da salotto di Jeff Fountain che cerca di promuovere la consapevolezza della centralità dell’influenza di questo libro nel nostro modo occidentale di vita e di pensiero.

Ogni giorno, studenti e professori della Facoltà di Diritto di Harvard possono richiamarsi delle fondamenta del diritto occidentale con le parole latine iscritte sopra l’ingresso della biblioteca: Non sub homine sed sub deo et lege (non sotto l’uomo ma sotto Dio e sotto la legge).

Queste parole di Henry de Bracton, prete e giudice inglese del 13° secolo, rappresentano l’apice di un lungo processo nello sviluppo del pensiero legale europeo, risalente all’ultimo periodo dell’Impero romano e del Codice Giustiniano.

Compilato tra il 529 ed il 534 d.C., il codice è spesso presentato come una revisione dell’antica legge romana, adottata più tardi dalla Chiesa cattolica romana nel suo sistema legale. Ma si può presumere che le fondamenta della legge occidentalesianoessenzialmente romane?

Nel suo prossimo libro, This Book Changed Everything (Questo libro ha cambiato tutto), il filosofo indiano Vishal Mangalwadi disfa ciò che chiama ‘il mito moderno di Roma come fonte del diritto’. Anche se la Chiesa cattolica romana integrò effettivamente il Corpus Juris Civilis Giustiniano (Corpo di diritto civile) nel suo sistema legale nel 12° secolo e nel Duecento, il codice era una sintesi del diritto civile romano, del diritto canonico della Chiesa e dell’etica cristiana. Il Codice, che serve tuttora di base per il diritto civile in tanti stati moderni, fu ordinato e compilato, non a Roma ma a Costantinopoli (oggi Istanbul).

Giustiniano I era l’imperatore romano d’Oriente (527-565) due secoli dopo che Costantino avesse ‘cristianizzato’ l’impero. Chiamato San Giustiniano il Grande dalla Chiesa ortodossa orientale, sovrintese la costruzione della sontuosa cattedrale ortodossa Santa Sofia.

Il diritto romano precristiano non assicurava lo Stato di diritto con l’uguaglianza per tutti. Gesù, ad esempio,venne crocifisso anche se Pilato l’aveva riconosciuto innocente, seguendo i desideri della folla. Felice imprigionò Paolo per due anni, sperandoil pagamento di una tangente per la sua liberazione. Cesare, l’imperatore-dio, cosiccome i suoi rappresentanti, erano sopra la legge.

Non era il caso di Giustiniano. Cosiccome Costantino, considerava Dio come l’autorità suprema di fronteal quale pure gli imperatori dovevano sottomettersi. In precedenza, Ambrogio, vescovo di Milano (374-395), aveva scomunicato e richiesto la penitenza dell’Imperatore Teodosio dopo che ebbe ordinato un massacro di 7.000 persone in Grecia. Anche l’imperatore era ‘sotto Dio e sotto la legge’.

Un sistema giudiziario fortemente modellato dal Codice Giustiniano era stato propagato quindi tramite la Chiesa in tutta l’Europa. Anche se ‘secolare’ nella sua forma, questo diritto civile e canonico romano cristianizzato era sempre di più basato sui concetti biblici di dignità e di carattere sacro degli umani, e dell’uguaglianza morale di tutti di fronte a Dio e sotto la legge.

Sebbene secoli di progresso cosiccome di regresso dovevano svolgersi prima che le piene implicazioni di questi concetti biblici potessero realizzarsi, le fondazioni di base del diritto occidentale furono gettate come ‘sotto Dio e sotto la legge’.

Lungo il percorso, delle pietre miliari dei diritti individuali e della libertà d’adorazioni e di coscienza sotto Dio e sotto la legge furono gettate, quali:

  • L’eliminazione della pena di morte per il paganesimo, da Carlo Magno nel 797, dopo che il monaco erudito Alcuino lo persuase che ‘la fede era un atto libero della volontà e non un atto costretto. Lei può costringere i popoli ad essere battezzati, ma non può costringerli a credere.’
  • Il lungo codice di diritto di Re Alfredo all’inizio del 10° secolo, comprendendo i Dieci Comandamenti, 66 versetti della legge di Mosè e la Regola d’Oro di Gesù (Matteo 7:12).
  • La Magna Carta, negoziata tra il re ed i suoi baroni dall’Arcivescovo di Canterbury, che stabiliva i principi della responsabilità del re, il diritto ad un giusto processo, e la lealtà del popolo verso il re era legata alla sua ubbidienza alla legge di Dio.

La legge naturale, cioè il riconoscimento del ‘senso comune’ del bene e del male riconosciuto nel pensiero classico, era vista dai pensatori cristiani, da Paolo ad Agostino, passando da Tommaso d’Aquino e Lutero, come parte integrante dell’ordine creato da Dio. Tuttavia, come fu esposto da Calvino a Ginevra, la legge naturale puntava soltanto verso la buona direzione. La natura umana corrotta rendeva la legge naturale insufficiente se non si riconosceva Dio. Le sue leggi contro il furto, il reato, l’adulterio e la menzogna proteggevano la proprietà, la vita, il matrimonio e la verità. Tali leggi sviluppavano la fiducia, la pace, il rispetto e la crescita della vita umana. Insegnava che l’autogoverno sotto Dio significava meno governo e limitazione esterni. Il modello ginevrino di Calvino influenzò dopo i legislatori in Scozia, in Inghilterra, nei Paesi Bassi e negli Stati Uniti recentemente creati, vedendo il ruolo del governo in quanto difensore dei diritti dati da Dio ai popoli.

Cosa succede quando il ‘deo’ sparisce dal motto di Harvard e quando le leggi umane regnano in modo supremo? Lutero, studente di diritto e teologo, ammoniva: “Laddove nessuno è stato reso saggio attraverso la Parola (di Dio) e le leggi, ci sono orsi, leoni, capre e cani che detengono le funzioni pubbliche e dirigono l’economia.”

Jeff Fountain

Direttore Centro Schuman

Per altri articoli di Jeff, visitate www.weeklyword.eu/it

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